Immutabilità del giudice: rimesse due questioni alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. VI, 22 gennaio 2019 (ud. 15 gennaio 2019), n. 2977
Presidente Paoloni, Relatore Aprile
Si segnala l’ordinanza con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni, tra loro complementari, aventi ad oggetto l’esatta definizione dell’ambito applicativo del principio della immutabilità del giudice, fissato dall’art. 525, comma 2, c.p.p. (secondo cui “alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”), che – si legge nell’ordinanza – «è regola funzionale al rispetto dei principi di oralità e di immediatezza che costituiscono altrettanti cardini del sistema processuale accusatorio introdotto nel 1989».
Le questioni sono le seguenti:
– «se il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di quello dell’adozione della relativa ordinanza di ammissione, oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative»;
– «se per il rispetto del principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative, è sufficiente solo accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorre verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati».