CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

La Cassazione sugli obblighi del gestore di impianti sciistici: la valutazione dei rischi non è delegabile.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3 – ISSN 2499-846X

Cass. pen., Sez. III, Sent. 13 dicembre 2019 (Ud. 17 luglio 2019), n. 50427
Presidente Izzo, Relatore Corbetta

La nota riassume il provvedimento in epigrafe e ne enuclea i concetti principali.

In primo luogo l’estensione del disposto dell’art. 17, lett. a), D. lgs. n. 81/2008 all’attività di gestione di impianti sciistici, anche se non espressamente prevista o richiamata.

In secondo luogo la necessità, per il delegante di impostare un adeguato sistema di controlli sull’opera del delegato, al fine di esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia del delegato stesso.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Borgobello, La Cassazione sugli obblighi del gestore di impianti sciistici: la valutazione dei rischi non è delegabile, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3