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Nel reato di indebita compensazione, in caso di mancata presentazione della precedente dichiarazione fiscale, spetta all’imputato dimostrare la spettanza del credito compensato.

Cass. pen., Sez. III, Sent.  11 settembre 2020 (ud. 17 giugno 2020), n. 25922
Presidente Liberati, Relatore Macrì

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Terza della Cassazione si è pronunciata in merito al delitto di indebita compensazione di crediti fiscali non spettanti, di cui all’art. 10 quater, comma 1, d. lgs. n. 74/2000, che, come noto, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”.

Segnatamente, la Corte ha affrontato il tema dell’onere della prova della spettanza del credito in caso di mancata presentazione della precedente dichiarazione fiscale.

La Corte ha anzitutto richiamato un principio sancito dalla propria giurisprudenza, secondo cui “la mancata presentazione della dichiarazione impedisce la verifica della spettanza del credito e si pone come condizione ostativa alla successiva legittima utilizzazione in occasione della compensazione con altri debiti nei confronti dell’Erario”.

Centrale per determinare la spettanza del credito, infatti, “è il dettato dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, richiamato dall’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, dal quale è possibile evincere che sono spettanti i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto”.

A fronte di tali approdi, il Supremo Collegio ha ritenuto che “a fronte della formulazione della norma e del suo meccanismo di funzionamento attraverso il rinvio alla norma extrapenale dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, non è onere dell’Accusa entrare nel merito dell’accertamento della pretesa tributaria, piuttosto dell’imputato contestare la sussistenza dei presupposti del reato, offrendo elementi di giudizio per valutar la pretesa”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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