Modello 231 nell’ ambito delle procedure di sequestro e confisca delle aziende. Spunti di riflessione.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis – ISSN 2499-846X
di Nicola Sciarra, Simone Maria D’Arcangelo, Enrico De Fusco, Andrea Mazzillo e Pasqualino Silvestre
Il professionista amministratore giudiziario, nello svolgimento della sua attività di gestione di aziende in sequestro/confisca, opera contemperando norme di diritto civile, amministrativo e fiscale con le direttive di natura penalistica “impartite” dal giudice penale.
L’attività di amministrazione di aziende sottoposte a sequestro e confisca trova oggi la sua principale disciplina giuridica nel D. lgs 159/2011 (Codice Antimafia), la cui applicazione verrà ulteriormente estesa, stante la modifica dell’art.104 Disp. Att., C.p.p., (in vigore dal 1.9.2021), alle ipotesi disciplinate dall’art.321, c.2, C.p.p. e ai “casi particolari” di cui all’art.240-bis, C.p.
Da una lettura critica del D. lgs. 159/2011, nasce l’idea sviluppare un percorso di armonizzazione ed efficientamento funzionale delle attività di amministrazione e conservazione degli enti in sequestro mediante adozione di modelli di gestione organizzazione e controllo, ex D. lgs. 231 del 2001.
Il combinato disposto degli artt. 40 e 41 prevede che entro i termini ivi previsti, l’amministratore presenti una “relazione particolareggiata sulla base degli ulteriori dati acquisiti”, illustrando l’eventuale “sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività”; volta ad ottenere l’approvazione e conseguente nulla osta del Tribunale (ex art. 41, c.1-sexies) per la prosecuzione dell’attività.
L’art. 35-bis c.2, prevede che dal sequestro, e sino all’approvazione del programma di cui all’art.41, comma 1, lettera c), “per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell’accertamento è sospesa l’irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l’amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato”.
L’art. 41 1° octies 7 co.2, stabilisce che: “per le società sottoposte a sequestro le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, non operano dalla data di immissione in possesso sino all’approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività, e per lo stesso periodo non si applicano gli artt. 2446 c.2-3, 2447, 2448-bis c. 4-5-6 e 2482-ter C.c.”.
Infine, l’art. 34-bis, comma 3, l. d) dispone che: “Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale… può imporre l’obbligo: … di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del D. lgs. 8.6.2001, n. 231, e s.m.”.
L’amministratore giudiziario al momento del suo insediamento procede ad un’analisi di “gestione dei rischi” valutando sia le criticità gestionali in essere, sia la possibilità di commissione di futuri reati tenendo conto del settore operativo dell’azienda in gestione.
Analizzando i dati della principale banca dati del settore, gestita dalla Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati si può rilevare come le aziende confiscate, in gestione dell’ANBSC o da questa destinate, siano complessivamente pari a 2.383 con concentrazione in regioni quali il Lazio (13,09%), Campania (18,52%), Sicilia (31,68%) e Calabria (12,89%) che raccolgono oltre il 76% del dato nazionale; i settori delle costruzioni (23,42%), commercio al dettaglio e all’ingrosso (21,07%), servizi di alloggio e ristorazione (8,43%) ed immobiliari (7,18%) sono quelli maggiormente interessati.
L’A.G. ad inizio mandato, con una analisi di “gestione del rischio” valutativa delle criticità gestionali in essere o possibili, sarà in grado, con un’attività simile a quella prodromica all’adozione di un modello 231, di predisporre un adeguato “modello di organizzazione e gestione”.
Obiettivo del paper è la presentazione di un set di linee guida, su alcuni dei reati presupposto, da seguire per la predisposizione di un adeguato modello 231 ritagliato sulle principali necessità delle amministrazioni giudiziarie al fine di fornire un valido strumento di supporto alle attività dei professionisti chiamati a tale compito.
Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Sciarra – S. M. D’Arcangelo – E. De Fusco – A. Mazzillo – P. Silvestre, Modello 231 nell’ambito delle procedure di sequestro e confisca delle aziende: spunti di riflessione, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis