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Sequestro, finalizzato alla confisca facoltativa, di beni costituenti il profitto di reato e obbligo di motivazione sul periculum in mora: rimessa una questione alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. V, 8 marzo 2021 (ud. 2 marzo 2021), n. 9335
Presidente Vessicchelli, Relatore Belmonte

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa all’obbligo (o meno) di motivazione sul periculum in mora, in caso di sequestro di beni costituenti il profitto di reato finalizzato alla confisca facoltativa.

Risulta controverso nella giurisprudenza di questa Corte – si legge nell’ordinanza – se il sequestro preventivo ex art. 321, comnna 2, cod. proc. pen., strumentale alla confisca, costituisca figura specifica e autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre, dunque, la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo “tipico”, essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità; oppure se, con specifico riferimento al sequestro finalizzato alla confisca “facoltativa”, il giudice debba comunque dare conto del “periculum in mora” che giustifica l’apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro.

Redazione Giurisprudenza Penale

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