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Peculato dell’albergatore: la Cassazione si pronuncia dopo la norma di interpretazione autentica (Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146)

Cassazione Penale, Sez. VI, 17 marzo 2022 (ud. 15 febbraio 2022), n. 9213
Presidente Di Stefano, Relatore De Amicis

In merito alla questione relativa alla configurabilità del peculato in capo all’albergatore nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno – tema, come è noto, toccato nei mesi scorsi dall’entrata in vigore dell’art. 180 del decreto rilancio (sul quale rinviamo ai numerosi articoli disponibili nella colonna a destra) – segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Sesta Sezione penale ha affermato che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021, n. 215, «deve escludersi che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che aveva attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica».

Redazione Giurisprudenza Penale

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