ARTICOLIResponsabilità degli enti

Responsabilità degli enti: confisca, patteggiamento e sindacato della Corte di Cassazione

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 maggio 2022 (ud. 7 aprile 2022), n. 18652
Presidente Fidelbo, Relatore Di Giovine

In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di confisca (art. 19 d.lgs. 231/2001), applicazione della sanzione su richiesta (art. 63 d. lgs. 231/2001) e sindacato della Corte di Cassazione.

Nonostante la confisca di cui all’art. 19 d.lgs. 231/2001 sia senza dubbio configurata come pena (e nonostante tale pena sia suscettibile di produrre effetti anche molto afflittivi) – si legge nella decisione – «l’art. 63 c. 2 d. lgs. 231/2001, nel disciplinare la riduzione concordata nel patteggiamento, menziona espressamente la sanzione interdittiva e quella pecuniaria a carico dell’ente, ma tace sulla confisca. Ciò non significa, però, che la confisca non possa essere irrogata se non previamente concordata in caso di patteggiamento».

In forza del suo carattere obbligatorio (l’art. 19 d. Igs. 231/2001 recita che la confisca “è sempre disposta“) – prosegue la Corte – «essa deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell’accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l’imputato era comunque nelle condizioni di prevederne l’applicazione».

Ciò chiarito, quanto al sindacato della Corte di legittimità sulla confisca disposta occorre distinguere due ipotesi.

– «laddove la confisca sia stata concordata tra le parti, l’unico rimedio esperibile in Cassazione è rappresentato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il quale, nel limitare il ricorso “ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, copre l’imputato dal rischio di errori compiuti ex post, in fase di attuazione di un accordo alla definizione dei cui contenuti ha, tuttavia, partecipato e di cui si è di conseguenza assunto la responsabilità»;

– «se, per contro, la confisca non sia stata ricompresa nel previo accordo tra le parti, la tutela predisposta dal sistema nei confronti dell’imputato si espande sino a consentire il controllo di legittimità secondo i più ampi parametri generali dettati dall’art. 606, comma 1, c.p.p., così predisponendo un rimedio rispetto ad eventuali indebite, come tali imprevedibili, compromissioni dei diritti, seppur a contenuto patrimoniale, dell’imputato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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