ARTICOLIDIRITTO PENALEDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione stabilisce la irretroattività delle norme sul patteggiamento tradizionale che consentono al giudice l’applicabilità delle pene accessorie per reati contro la pubblica amministrazione.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 9 novembre 2021 (ud. 18 ottobre 2021), n. 40538
Presidente Criscuolo, Relatore Giordano

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, si è pronunciata in merito ai profili intertemporali dell’art. 445, comma 1 ter, c.p.p., introdotto dalla legge Spazzacorrotti (L. 9 gennaio 2019, n. 3), che consente al giudice del patteggiamento per alcuni reati contro la pubblica amministrazione di applicare le pene accessorie di cui all’art. 317 bis cod. pen., anche qualora la pena principale non superi i due anni di reclusione (cd. patteggiamento tradizionale).

Il tema, evidentemente, consiste nella applicabilità o meno dei principi di legalità e irretroattività delle pene accessorie e delle norme processuali che ne regolano l’irrogazione.

La Corte ha ritenuto che “il principio di legalità della pena e il divieto di retroattività sanciti dall’art. 25, secondo comma, Cost, precludono, a prescindere dal momento in cui la richiesta di definizione del procedimento è stata proposta al giudice, l’applicazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, delle disposizioni recate dall’ultima parte dell’art. dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. (nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter) e dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotti [dalla] stessa legge”.

Per conseguenza, ha concluso la Corte, “non è (…) consentita, l’applicazione delle pene accessorie, per iniziativa del giudice, nel caso di sentenza di applicazione pena non superiore a due anni di reclusione ai fatti commessi prima del 31 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019) trattandosi di un trattamento penale sfavorevole all’imputato dal momento che tale applicazione non era consentita dalla disciplina in materia di patteggiamento vigente al momento del fatto” (la sentenza della Consulta n. 32/2020 è stata pubblicata in questa Rivista, ivi).

Riprendendo la citata sentenza costituzionale, la Corte ha osservato che “la ratio del divieto di retroattività discende (…) dalla necessità di garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. E ciò sia per garantirgli (…) ‘certezza di libere scelte d’azione’ (…); sia per consentirgli poi – nell’ipotesi in cui sia instaurato un procedimento penale a suo carico – di compiere scelte difensive (…) sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori a cui potrebbe andare incontro in caso di condanna”.

Per tali ragioni, “il divieto di retroattività opera in definitiva come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di ‘stato di diritto’. Un concetto, quest’ultimo, che evoca immediatamente la soggezione dello stesso potere a una ‘legge’ pensata per regolare casi futuri, e destinata a fornire a tutti un trasparente avvertimento sulle conseguenze che la sua trasgressione potrà comportare”.

Né ad avviso del Collegio “appare revocabile in dubbio (…) che norme processuali, come quelle che (…) hanno riscritto gli effetti dell’applicazione della pena su richiesta attribuendo per la prima volta al giudice, in caso di patteggiamento non allargato, la possibilità di applicazione discrezionale delle pene accessorie, non possiedono una valenza esclusivamente processuale in quanto volte a stabilire gli effetti della sentenza di applicazione pena ed i correlativi poteri del giudice – trattandosi invece di norme che esplicano effetti sostanziali incidenti direttamente sull’an della pena, attraverso l’articolazione del trattamento punitivo e sulla sua portata, e che incidono sulla ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si sarebbe trovato esposto l’agente trasgredendo il precetto penale in relazione alle conseguenze che ne derivano. Si tratta, pertanto, di norme processuali ad effetti sostanziali che aggravano il trattamento sanzionatorio, menomando la ‘certezza di libere scelte d’azione’, già al momento della commissione del fatto e sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori a cui l’agente potrebbe andare incontro

Da ultimo, ha precisato la Corte che “non è (…) sufficiente a salvare dal divieto di retroattività (…) la circostanza che la norma sia vigente al momento della richiesta di applicazione della pena poiché, come bene evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale (…), la portata del principio di legalità e il divieto di irretroattività presidiano, in linea generale, non solo il momento della scelta processuale dell’imputato ma il momento della condotta: è in questo momento che l’agente deve avere un quadro completo delle conseguenze alle quali si espone trasgredendo la legge alla quale è soggetto lo stesso potere dello stato, che non può che regolare i futuri comportamenti illeciti”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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