ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Sul contributo all’associazione mafiosa da parte del “concorrente esterno” e sulla rilevanza delle “condizioni di salute” della compagine associativa.

Cassazione Penale, Sez. I, 30 dicembre 2022 (ud. 7 dicembre 2022), n. 49744
Presidente Siani, Relatore Magi

In tema di associazioni di tipo mafioso, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contributo all’associazione da parte del “concorrente esterno” e sulla rilevanza delle cd. “condizioni di salute” della compagine associativa.

I giudici hanno preso le mosse osservando come «alla identificazione dell’evento (ed alla stessa punibilità della condotta del concorrente esterno) sia del tutto estranea la verifica delle “condizioni di salute” della compagine associativa» ritenendo come, sul tema, «nessun rilievo innovativo (rispetto ai precedenti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte) possa essere attribuito ai contenuti della sentenza S.U. Chioccini invocata dalla difesa del ricorrente».

Sebbene, infatti, in quest’ultima sentenza si sia affermato che «elemento differenziale della condotta è l’intervento non tipico dell’attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la cd. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell’attività», secondo la Corte tale principio «non può essere considerato vincolante per le decisioni da assumersi in sezione semplice, ai sensi dell’art.618 c. 1 bis c.p.p., trattandosi di considerazione che compare nella sentenza come tema accessorio».

Ciò chiarito, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui «la condotta del concorrente esterno – per essere punibile – non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell’organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l’evento) ma deve porsi come ‘frammento’ (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell’organismo criminale».

Vi sono infatti – conclude la pronuncia – «compiti che, per le loro caratteristiche, richiedono il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti ‘non associati’, posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso – così come per garantirne la stessa esistenza – è necessaria una costante “interazione” tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare – per finalità personali concorrenti – attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori pubblici in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell’utile di impresa) alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell’offesa al bene giuridico protetto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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