ARTICOLIDIRITTO PENALEDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANO

Particolare tenuità del fatto: la causa di non punibilità, come modificata dalla riforma Cartabia, si applica anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica e relativi a reati commessi in precedenza

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 febbraio 2023 (27 gennaio 2023), n. 7573
Presidente Costanzo, Relatore Aprile

Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. “riforma Cartabia“), in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.

Al quesito della applicazione retroattiva di tale novità legislativa, i giudici hanno dato risposta favorevole – si legge nella decisione – “in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto quando la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.: ne consegue il riconoscimento dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis cod. pen. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data“.

Si tratta di una applicazione retroattiva – continua il collegio – “che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale“.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com