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Rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto intertemporale sull’applicazione del nuovo art. 573 comma 1 bis c.p.p. (impugnazione per i soli interessi civili)

Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 23 febbraio 2023, n. 8149
Presidente Guardiano, Relatore De Marzo

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se l’art. 573, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano, per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022».

Redazione Giurisprudenza Penale

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