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Rito abbreviato, mancata impugnazione e riduzione di un sesto della pena nel caso in cui la sentenza sia precedente alla riforma Cartabia ma il termine per impugnare scada dopo la sua entrata in vigore

Tribunale di Cosenza, Sezione Penale, Ordinanza, 2 febbraio 2023
Giudice dott. Francesco Luigi Branda

In merito alla riduzione di un sesto della pena (ex art. 442 c. 2-bis c.p.p.) nel caso in cui non venga presentata impugnazione contro la sentenza di condanna in abbreviato, segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui il Tribunale di Cosenza si è pronunciato sulla applicabilità della disciplina nei casi in cui la decisione di prime cure sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma “Cartabia”, ma il termine per impugnare non sia ancora spirato alla data del 30 dicembre 2022, a cui è stata prorogata la vacatio legis dal D.L. 162/2022.

In casi come questi, lo sconto di pena deve trovare accoglimento, posto che la norma – che ha, al tempo stesso, carattere deflattivo e premiale – “presuppone che l’imputato sia posto di fronte alla scelta fra l’impugnazione e l’acquiescenza alla statuizione di condanna, nel qual caso egli, per tale seconda opzione, avrà diritto allo sconto di pena nella misura di 1/6″.

Il diritto “è perciò esercitabile fino al termine utile per proporre impugnazione e, pertanto, qualora il suddetto termine giunga a scadenza dopo l’entrata in vigore della riforma, il titolare è certamente legittimato ad avvalersene. Incidentalmente, si osserva che, al contrario, la conclusione non è ovviamente praticabile per le sentenze per le quali il termine di impugnazione è spirato prima dell’entrata in vigore della riforma, dal momento che la norma di nuova introduzione non ha avuto alcuna possibilità di applicazione; in tal caso, la riduzione, non connessa a finalità deflattive, non sarà applicabile in sede esecutiva“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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