ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Omesso versamento IVA: sulla rilevanza, quale condotta successiva alla commissione del reato ai fini della particolare tenuità del fatto, del pagamento del debito tributario

Cassazione Penale, Sez. III, 28 giugno 2023 (ud. 24 maggio 2023), n. 28031
Presidente Sarno, Relatore Scarcella

Segnaliamo, in tema di omesso versamento IVA, la pronuncia con cui la terza sezione penale si è pronunciata sulla rilevanza, quale condotta successiva alla commissione del reato ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, del pagamento del debito tributario.

I giudici hanno preso le mosse richiamando una recente pronuncia (Cassazione Penale, Sez. III, n. 18029/2023), secondo cui, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, acquista rilievo, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.

Ciò chiarito – si legge nella pronuncia – “nel caso di specie è indubbio che la condotta “susseguente” al reato (che, ove intervenuta “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”, avrebbe certamente consentito l’applicabilità dell’altra speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000), ha sostanzialmente neutralizzato la gravità dell’offesa, originariamente consistente (notevole essendo indubbiamente l’importo il cui versamento era stato omesso, pari a poco meno di 710.000 euro), provocata all’Erario, avendo i ricorrenti dimostrato con il proprio comportamento la volontà di assolvere il debito tributario, provvedendo tempestivamente ad onorare il piano rateale concordato con il Fisco, tanto da determinare l’adozione in appello del provvedimento di revoca della disposta confisca in primo grado“.

Nella specie, dalla motivazione dei giudici di appello, tuttavia, “emerge come il successivo versamento rateale del debito tributario non è stato valutato in termini di condotta “susseguente” al reato nei termini richiesti dalla nuova previsione (e non poteva, del resto, esserlo, non essendo a tale data ancora entrata in vigore la novella dell’art. 131-bis, cod. pen.), essendosi limitata la Corte territoriale ad esprimere una semplice valutazione in termini recessivi di tale condotta, a fronte del danno erariale cagionato sia in assoluto sia in rapporto alla soglia di punibilità, in considerazione del notevole importo il cui versamento era stato omesso“.

Ad avviso della Corte, “la necessità, invece, di dover apprezzare tale condotta alla luce della nuova previsione (che esplica indubbi effetti sostanziali, incidendo sulla punibilità del fatto, ed è quindi soggetta alla regola iuris dettata dall’art. 2, comma quarto, cod. pen.), imporrebbe l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice d’appello per una rinnovata valutazione del fatto“.

Tuttavia – si conclude  – “deve rilevarsi che, nel caso in esame, assume valenza assorbente la circostanza che il termine di prescrizione del reato, pur tenuto conto della sospensione di 431 gg. verificatasi nel giudizio di merito, è maturato in data antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello (ossia in data 1.09.2022, laddove la sentenza d’appello è stata emessa in data 19.09.2022), con la conseguenza che si impone una declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione“.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com