ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite sulla mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 27 ottobre 2023, informazione provvisoria
Presidente Cassano, Relatore Centonze

Con ordinanza n. 30551/2023, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana, dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione“.

All’esito dell’udienza del 27 ottobre, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: “l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell’art. 178 lett. e) cod. proc. pen.“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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