ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Corte di cassazione sulla legittimazione alla domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione

[a cura di Filippo Lombardi]

Cassazione penale, sezione IV, 6 dicembre 2023, n. 48559
Presidente Piccialli, Relatore Bruno

Con la sentenza n. 48559/2023 la Corte di legittimità si è pronunciata sulla legittimazione ai fini della domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 315 c.p.p., e sulle formalità relative al rilascio della procura speciale a tali fini.

La Corte rileva innanzitutto il richiamo, nell’ambito della disciplina in parola, alle norme sulla riparazione giudiziaria ex art. 645 c.p.p., con le quali si prevede che l’istanza sia presentata dall’interessato o dal suo procuratore speciale, essendo la procura speciale atto da tenersi concettualmente distinto dal mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. Sul tema, le Sezioni unite hanno già avuto modo di affermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta; pertanto la sua “proposizione”, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, «può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di un procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p. […], avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato».

Diversamente si argomenta per la “presentazione” della domanda di riparazione, che, qualora sottoscritta dal suo assistito, può essere depositata dal difensore presso la cancelleria del giudice competente, anche a mezzo di sostituto, rientrando l’attività nell’ambito tecnico-rappresentativo del potere conferito al difensore con la nomina, in quanto il difensore ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (cfr. Cass. sez. un., 12 marzo 1999, n. 8, CED 213508).

Proprio in ossequio a tali principi, già Cass. sez. IV, 14 gennaio 2014, n. 7372, CED 259319 ha escluso la legittimazione del difensore nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l’azione riparatoria.

Infine, in ordine ai requisiti della procura speciale, la Corte di cassazione, con la sentenza qui brevemente annotata, ha confermato l’orientamento maggioritario secondo cui non inficiano la validità della procura speciale, sostanziandosi in mere imprecisioni formali, «le irritualità che non pregiudichino la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali» essendo però necessario che risulti «il chiaro collegamento della procura speciale alla specifica domanda di riparazione che si sia proposta» (in termini, Cass. sez. IV, 1° febbraio 2023, n. 7033; v. anche Cass. sez. IV, 5 novembre 2013, n. 48571, CED 258089; Cass. sez. IV, 10 giugno 2008, n. 40293, CED 241471).

Redazione Giurisprudenza Penale

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