ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEResponsabilità degli enti

Il Tribunale di Firenze si pronuncia in tema di responsabilità degli enti e indeterminatezza del capo di imputazione (nel quale non sia descritto in cosa consista la “colpa di organizzazione”)

Tribunale di Firenze, Ufficio GIP/GUP, Ordinanza, 30 maggio 2025
Giudice dott. Gianluca Mancuso

Segnaliamo ai lettori, in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze – aderendo ad un’interpretazione già sostenuta dal Tribunale di Biella con ordinanza del 16 ottobre 2024 – si è pronunciato in tema di indeterminatezza del capo di imputazione, nel quale non sia descritto in cosa consista la “colpa di organizzazione” addebita all’ente.

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità – si legge nel provvedimento – “il c.d. illecito amministrativo delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. 231/2001 non discende automaticamente dall’esistenza del reato presupposto realizzato dal soggetto apicale dell’ente, richiedendosi che lo stesso sia stato realizzato a vantaggio o nell’interesse dell’ente e che, inoltre, sia dimostrata la c.d. colpa organizzativa dell’ente, data dall’assenza di un modello organizzativo volto alla prevenzione dei reati presupposti o dalla sua inidoneità a prevenirli” e “l’addebito di responsabilità all’ente non si fonda su un’estensione più o meno automatica della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell’ente, a fronte dell’obbligo di autonormazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell’attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo“.

L’illecito dell’ente, infatti, “pur se inscindibilmente connesso alla realizzazione di un reato da parte di un autore individuale nell’interesse o a vantaggio dell’ente, risulta comunque caratterizzato da autonomia di configurazione giuridica, poiché fondato su presupposti di tipicità normativa differenti, basati su un deficit organizzativo “colpevole” che ha reso possibile la realizzazione di tale reato. Si è perciò affermato che, in tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della c.d. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi; in altre parole, si intende aderire a quella che, in dottrina, è stata individuata come una nuova frontiera ermeneutica in relazione all’illecito degli enti, e cioè la tesi che ricostruisce la struttura dell’illecito dell’ente secondo un modello di tipo colposo, forse per la prima volta chiaramente espressa dalla decisione citata n. 23401 del 2022“.

In tale prospettiva interpretativa, “l’accertamento della responsabilità dell’ente deve passare attraverso la verifica della sussistenza di specifici nessi, di ordine naturalistico e normativo, che intercorrono tra la carenza organizzativa e il fatto reato, sicché il reato presupposto deve essere messo in collegamento con la carenza di auto-organizzazione preventiva, che costituisce la vera e propria condotta stigmatizzabile dell’ente“.

Ebbene – conclude il Tribunale – “rapportando tale ricostruzione dell’illecito alle imputazioni ascritte agli enti nel processo odierno, si può cogliere come, se la contestazione descrive il fatto che attraverso il reato presupposto si sarebbe perseguito un interesse o vantaggio dell’ente, nessun cenno è presente con riguardo alla colpa di organizzazione degli stessi, non essendo nemmeno indicato se gli enti imputati abbiano o meno adottato un modello organizzativo o, pur avendolo adottato, questo non sia da considerarsi idoneo a prevenire la commissione dei reati“.

Ritenuto che occorra dunque “colmare tale lacuna, per ciascuno dei capi d’imputazione relativi agli enti responsabili da reato nel presente processo, con la descrizione dei profili di colpa di organizzazione, in particolare precisando l’eventuale presenza di modelli organizzativi e, in caso affermativo, le ragioni per le quali siano ritenuti comunque inidonei, indicando quindi quali sarebbero le carenze organizzative che dovrebbero fondare la responsabilità degli enti. In altri termini, occorre indicare quale sia la “colpa di organizzazione” da cui è derivato il reato presupposto“.


Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 6 giugno 2025
Richiesta al GIP ex art. 422 c.p.p.

Segnaliamo anche la successiva iniziativa assunta dalla Procura di Firenze ai sensi dell’art. 422 c.p.p. (attività di integrazione probatoria del giudice).

La Procura ha evidenziato come “dall’esame degli atti non risultano acquisiti nel fascicolo delle indagini preliminari i modelli di organizzazione e gestione previsti dalla legge 231/2001 con riferimento a tali società (non ritenendosi sufficiente l’acquisizione effettuata per in via informale con mail del difensore)” e che “tale carenza rende impossibile riformulare i capi di imputazione in quanto non è noto se tale società fossero dotati di tali modelli e se gli stessi fossero conformi a quanto previsto dalla legge”.

Sulla base di tali circostanze, la Procura ha chiesto al GIP, “attesa la decisività di tali atti e al fine di consentire al pubblico ministero di ottemperare al suo invito di riformulare i capi di imputazione relativi agli illeciti amministrativi contestati, di accertare tramite la pg se le società sopra indicate fossero dotate di modelli di organizzazione e gestione previsti dalla legge 231/2001 riferiti alle tipologie dei delitti riportati nei capi di imputazione e, in caso positivo, disporne l’acquisizione con consegna al GUP e al PM che provvederà alla luce di tale accertamento, e eventuale acquisizione, a riformulare i capi di imputazione come richiesto dal Giudice

Redazione Giurisprudenza Penale

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