Condannati a “ricominciare”. Il trasferimento del detenuto e la discontinuità trattamentale tra cooperazione internazionale e benefici penitenziari.
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 6 – ISSN 2499-846X

Il trasferimento internazionale della persona condannata nasce per consentire che l’esecuzione della pena prosegua nello Stato con il quale il detenuto presenta il legame personale e sociale più significativo, nella prospettiva di agevolarne il reinserimento.
Tale finalità, tuttavia, rischia di rimanere incompiuta quando, insieme al condannato e al titolo esecutivo, non venga trasmessa anche la documentazione relativa al percorso penitenziario svolto nello Stato di condanna.
Il contributo muove da questa frattura tra continuità formale dell’esecuzione e discontinuità sostanziale del trattamento, esaminando la disciplina prevista dalla Convenzione di Strasburgo del 1983 e dal modello europeo fondato sulla decisione quadro 2008/909/GAI. Entrambi i sistemi risultano strutturati quanto al trasferimento della persona e alla circolazione del titolo, ma non assicurano con pari precisione la trasmissione delle informazioni relative alla condotta intramuraria, alle attività lavorative o formative, alle annotazioni disciplinari e, più in generale, agli elementi necessari a ricostruire il significato rieducativo del periodo di detenzione già espiato all’estero.
La lacuna non ha rilievo meramente documentale. Quando il fascicolo trattamentale non viene acquisito, il tempo di pena trascorso nello Stato di condanna diviene difficilmente valutabile dall’autorità italiana, con effetti diretti sull’accesso agli istituti che presuppongono un apprezzamento concreto dell’evoluzione del detenuto. Liberazione anticipata, permessi premio ed esecuzione presso il domicilio della pena residua ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, pur astrattamente applicabili anche al condannato trasferito, rischiano così di subire un ritardo o una compressione per ragioni non riconducibili alla condotta dell’interessato, ma all’incompletezza della cooperazione tra Stati.
Da qui discende l’esigenza di evitare che il deficit informativo si traduca in una presunzione sfavorevole a carico del condannato. Lo scritto si interroga, pertanto, sugli strumenti idonei a consentire una ricostruzione effettiva del percorso svolto all’estero, valorizzando il ruolo del giudice di sorveglianza, le iniziative difensive e, nei casi di omissioni non episodiche, le possibili reazioni sul piano interstatale ed europeo.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Lunghi, Condannati a “ricominciare”. Il trasferimento del detenuto e la discontinuità trattamentale tra cooperazione internazionale e benefici penitenziari, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 6






