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Ruby-ter: l’ordinanza della Corte di Appello di Milano (a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione)

Corte di Appello di Milano, Sez. II, Ordinanza, 26 giugno 2026
Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Correra

Segnaliamo ai lettori – con riferimento alla vicenda Ruby-ter – l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Milano, a seguito della sentenza con cui la Cassazione (2231/2025) aveva annullato la sentenza di primo grado – che, in data 15 maggio 2023, aveva assolto gli imputati per i delitti di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio con la formula “perché il fatto non sussiste” – ha ammesso le prove e ha respinto alcune questioni di legittimità costituzionale (riservandone, per altre, la decisione all’esito del giudizio).

La Corte di Appello ha ritenuto, in particolare, di non sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 569 comma 4 c.p.p., ai sensi del quale “fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello“.

Rilevava, in particolare, la difesa che, “a seguito del ricorso immediato per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado, l’annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione avrebbe determinato l’investitura della Corte d’appello quale giudice chiamato non già a svolgere una funzione propriamente devolutiva di revisione critica di una precedente decisione di merito, ma a procedere a un nuovo, pieno e sostanzialmente originario accertamento del fatto”.

Più nel dettaglio, la difesa riteneva cha “la Corte di Appello sarebbe oggi chiamata a verificare la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese nell’ambito dei processi Ruby 1 e Ruby 2 e la loro eventuale rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319-ter c.p.; a ciò deriverebbe, nella prospettazione difensiva, una sostanziale trasformazione della Corte d’appello in giudice originario dell’accertamento fattuale, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa, per la parità delle armi e per le garanzie del giusto processo”.

La Corte ha ritenuto la questione non rilevante e, comunque, manifestamente infondata.

Quanto alla assenza di rilevanza, i giudici hanno evidenziato come “l’art. 569, comma 4, c.p.p. abbia già operato nella fase rescindente, allorché la Corte di cassazione, investita del ricorso immediato proposto dal Pubblico Ministero, ha annullato la sentenza di primo grado in relazione ai capi concernenti il reato di cui all’art. 319-ter c.p. e ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Milano”, non dovendo, dunque, la Corte di Appello fare ora applicazione di tale disposizione.

Assenza di rilevanza – precisa la Corte – che non si può aggirare sostenendo che “la questione non riguarderebbe la competenza già attribuita dalla Corte di cassazione, ma il modello processuale imposto dall’art. 569, comma 4, c.p.p., modello che continuerebbe a produrre effetti nel giudizio a quo”, dovendosi ribadire il principio secondo cui “la rilevanza della questione non può essere ravvisata quando la disposizione censurata abbia già esaurito la propria funzione in una fase processuale anteriore e il giudice a quo non debba più farne applicazione ai fini della decisione”.

Quanto alla manifesta infondatezza, la Corte non ha accolto l’argomento difensivo secondo cui, a seguito del ricorso immediato per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero, l’art. 569 c.p.p. avrebbe determinato la sottrazione di un effettivo giudizio di merito sul fatto, trasformando la Corte d’appello in giudice originario e unico dell’accertamento fattuale.

In primo luogo – si evidenzia – “il giudizio di primo grado si è effettivamente celebrato. Esso non è mancato, né è stato eliso. Il processo davanti al Tribunale si è svolto nelle forme del dibattimento, si è protratto per un arco temporale significativo e ha compreso ampia attività istruttoria”; al tempo stesso, “la circostanza che alcune difese abbiano rinunciato all’esame di propri testimoni dopo l’ordinanza del Tribunale concernente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle imputate non muta la natura del giudizio celebrato, né consente di ritenere che il primo grado sia stato meramente apparente e che la Corte d’appello sia oggi il primo giudice del fatto”.

In secondo luogo – continua l’ordinanza – “il giudizio di rinvio davanti alla Corte d’appello non è un giudizio privo di effettività cognitiva. L’art. 627, comma 2, c.p.p. stabilisce che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Ne deriva che la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, è giudice di cognizione, sia pure entro il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente. Essa non opera quale giudice meramente cartolare, né quale giudice privo della possibilità di procedere agli accertamenti necessari alla decisione sui punti ancora devoluti”.

Sulla base di tali argomenti, la Corte non ha ravvisato alcun contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., dal momento che “il diritto di difesa è garantito in ogni stato e grado del procedimento, ma non implica, in termini assoluti, il diritto a una duplicazione piena e indefettibile del giudizio di merito sul fatto”, conservando, peraltro, le difese “la possibilità di formulare deduzioni, contestare la prospettazione accusatoria, interloquire sulle questioni di fatto e di diritto ancora rilevanti, chiedere l’esercizio dei poteri istruttori consentiti dalla legge e sviluppare pienamente le proprie argomentazioni nel contraddittorio delle parti”.

Nemmeno ricorrerebbe una violazione dell’art. 111 Cost., in quanto “il giudizio di rinvio si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale, nel contraddittorio delle parti, secondo regole processuali predeterminate, con conservazione delle facoltà difensive e con possibilità di successivo controllo di legittimità sulla decisione conclusiva. La sentenza rescindente ha tracciato le coordinate giuridiche del giudizio e ha demandato al giudice del rinvio la verifica in fatto necessaria alla decisione sui capi residui relativi alla corruzione in atti giudiziari”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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