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Impossibilità fisica di assumere autonomamente il farmaco letale e omicidio del consenziente: il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p.

Tribunale di Firenze, VI civile, ordinanza, 30 aprile 2025
Giudice dott. Umberto Castagnini

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze, VI sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona. per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione.

L’udienza pubblica in Corte costituzionale si terrà il prossimo 8 luglio e il relatore sarà il giudice costituzionale Stefano Petitti.

Redazione Giurisprudenza Penale

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