CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Sanzioni sostitutive e limite del giudicato: un’interessante pronuncia del GIP di Novara

in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3 – ISSN 2499-846X

di Federica Airò Farulla e Marcello Storzini

Tribunale di Novara, Sezione GIP / GUP, 18 settembre 2025
Giudice Dott. Niccolò Bencini

A distanza di tre anni dall’entrata in vigore della riforma Cartabia, il nuovo impianto delle sanzioni sostitutive non pare aver ancora espresso appieno il proprio potenziale, essendovi importanti profili applicativi tuttora in attesa di una compiuta elaborazione giurisprudenziale.

Una recente sentenza del Tribunale di Novara ha affrontato il tema inedito dell’applicabilità, in sede di cognizione, di sanzioni sostitutive in relazione a sentenze passate in giudicato.

La vicenda aveva ad oggetto una contestazione per maltrattamenti in famiglia posti in essere nel periodo immediatamente successivo ad un patteggiamento per fatti analoghi.

In particolare nel dicembre 2024 il Tribunale di Novara aveva applicato a B.G. la pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione per maltrattamenti aggravati, lesioni e tentata violenza sessuale nei confronti della moglie.

Nel febbraio 2025, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza e alla ripresa delle dinamiche maltrattanti, il marito veniva sottoposto ad un nuovo procedimento penale con applicazione della custodia cautelare in carcere.

In sede di giudizio abbreviato, il giudice ha ritenuto sussistente il delitto di maltrattamenti per gli ulteriori fatti contestati e riconosciuto il vincolo della continuazione con le condotte pregresse, trattandosi di reati commessi nell’ambito del medesimo contesto familiare (p. 18).

La pena complessiva, comprensiva della sanzione irrogata con il precedente patteggiamento, è stata individuata in anni tre mesi otto di reclusione, interamente sostituiti con detenzione domiciliare ex art. 56 della legge 689 del 1981.

Il giudice afferma che “tale disposizione deve ritenersi pacificamente applicabile anche nel caso di continuazione riconosciuta con reati già giudicati con sentenza irrevocabile, determinando altrimenti una violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza.” (p. 19 della sentenza in commento).

Laddove risulti configurabile il vincolo della continuazione, si sottolinea in sentenza,  “la pena unica finale complessivamente applicata non è più scindibile in relazione alle singole componenti, salvo il caso in cui vengano meno, per effetto del successivo proscioglimento dell’imputato, da qualsiasi causa determinato, alcune delle fattispecie criminose che costituiscono il reato continuato, il cui effetto qualificante resta pur sempre quello di accorpare distinte entità giuridiche espressione di una medesima risoluzione criminosa, trattate unitariamente ai fini del regime sanzionatorio.” (p. 19).

La conferma del principio dell’unicità della pena viene desunta dalle modifiche apportate all’art. 53 dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

Mentre la disposizione attuale rapporta le soglie edittali per accedere a sanzioni sostitutive alla pena complessiva determinata ai sensi del capoverso dell’art. 81 c.p., il testo previgente prevedeva un perimetro applicativo più ampio, prendendo in considerazione la sola pena indicata quale aumento per la continuazione con il reato satellite.

Detto raffronto, motiva il GIP, conferma che è lo stesso legislatore a specificare quando, in via eccezionale, intende derogare al generale principio di unicità della pena derivante dal riconoscimento di un medesimo disegno criminoso.

Il principio sancito dal Tribunale di Novara gode di solidi addentellati normativi all’interno dell’ordinamento e risulta coerente con l’obiettivo di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto in una prospettiva punitiva pienamente improntata ad un modello rieducativo.

In primo luogo non residuano dubbi in ordine al carattere recessivo dell’intangibilità del giudicato in presenza di un medesimo disegno criminoso.

Secondo quanto ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, le primarie esigenze di equità sostanziale alla base dell’istituto consentono di incidere su rapporti processuali definiti con sentenza irrevocabile (per una disamina approfondita Cass. pen., Sez. Unite, Sent., data ud. 29/05/2014, dep. 14/10/2014, n. 42858, ric. PM in proc. Gatto).

Tale approdo ermeneutico rappresenta l’esito di un percorso iniziato già a metà degli anni ’80, allorquando le Sezioni Unite ammisero la possibilità di estendere la continuazione a sentenze irrevocabili in quanto “non può essere escluso che il giudice ricavi per interpretazione una ulteriore facoltà di incidere sulla pena quando, come nella specie, deve tener conto di tutte le norme che disciplinano e incidono sulla determinazione ed esecuzione della pena e trovare una soluzione che escluda un conflitto tra norme nel rispetto della volontà della legge, di principi di civiltà giuridica – riaffermati in considerazione del favor rei – e della giustizia sostanziale altrimenti vulnerata da eventi accidentali e indipendenti dal fatto del reo” (Sez. U, n. 7682 del 21/06/1986, Nicolini).

La disciplina del reato continuato assume un ruolo preminente nella gerarchia valoriale che orienta la risposta punitiva dello Stato e possiede una tale “massa critica” da influenzare la stessa normativa processuale.

Con sentenza n. 174 del 2022 la Consulta ha infatti dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.”

A fronte della possibilità di fruire della messa alla prova in presenza di più reati contestati nello stesso procedimento, il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole negare l’accesso a detto beneficio nel caso in cui l’azione penale relativa ad una condotta avvinta da un medesimo disegno criminoso venga esercitata in un separato procedimento.

La Consulta ha ritenuto “l’impossibilità di ammettere alla messa alla prova chi abbia già avuto accesso al beneficio in relazione ad altro reato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso si traduce nell’impossibilità di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati avvinti dalla continuazione, in contrasto con la logica del sistema del codice penale.” (Sentenza 174 del 2022, punto 3.4 del Considerato in diritto).

La soluzione adottata dal Tribunale di Novara è peraltro coerente con il nuovo assetto configurato dalla riforma Cartabia e con la preclusione alla sospensione condizionale per le pene oggetto di sostituzione introdotta all’art. 61-bis della legge 689/81.

Nella relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022, tale interpolazione viene motivata nei seguenti termini: “l’esclusione della sospensione condizionale della pena – che, sostanziandosi in una modifica normativa in malam partem sarà soggetta al divieto di applicazione retroattiva – è in linea con analoga esclusione prevista nel sistema sanzionatorio dei reati competenza del giudice di pace dall’art. 60 d.lgs. n. 274/2000. La logica, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2014 escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 d.lgs. n. 274/2000, è quella della effettività di pene più miti rispetto a quelle sostituite. D’altra parte, il giudice applica una pena sostitutiva se non ordina la sospensione condizionale della pena (così l’art. 58, co. 1), sicché sarebbe irragionevole applicare la pena sostitutiva per poi sospenderne l’esecuzione. Si realizza così, anche per tale via, un ragionevole coordinamento tra istituti diversi – sospensione condizionale della pena e pene sostitutive –, entrambi volti a contrastare l’esecuzione in carcere di pene detentive brevi” (pagina 209).

In base all’attuale normativa, pertanto, l’imputato verrà posto dinanzi alla scelta secca tra il beneficio dell’art. 163 c.p. e l’applicazione di pene sostitutive ogniqualvolta intenda definire la propria posizione processuale con un patteggiamento.

Pertanto sarebbe del tutto irragionevole, nonché contrario al principio del favor rei, impedire la sostituzione della pena in esito alla revoca della sospensione condizionale, non potendosi addebitare all’imputato il solo fatto di aver optato, in allora, per la definizione meno gravosa della propria posizione.

Peraltro lo stesso legislatore individua la sanzione sostitutiva come succedanea rispetto alla sospensione della pena in virtù della natura premiale del beneficio, indicando la sostituzione della pena quale soluzione alternativa in esito ad una prognosi negativa rispetto alla futura astensione da ulteriori condotte illecite: l’art. 58 co. 1, nel testo introdotto nel 2022, prevede inoltre che “il giudice […] se non ordina la sospensione condizionale, può applicare le pene sostitutive”.

È quindi evidente come la posizione del condannato nei cui confronti venga revocata la sospensione ex art. 163 c.p. sia del tutto analoga a quella di chi, ritenuto immeritevole del beneficio, venga condannato ad una pena sostitutiva.

Deve infine rilevarsi la piena compatibilità di tale opzione ermeneutica con le esigenze di economia processuale perseguite dal legislatore delegato.

Nella relazione di accompagnamento alla riforma Cartabia si rileva come “gli interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli relativi al processo, consentono di: […] rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione (riduzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di cognizione, con conseguente riduzione del numero e ridimensionamento della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione);” (p. 7).

Nel caso di specie, la revoca del beneficio concesso a B.G. avrebbe dato corso ad una parallela fase esecutiva “ordinaria”, gravando il Tribunale di Sorveglianza dell’istruttoria relativa ad una richiesta di misure alternative in relazione ai fatti giudicati con sentenza irrevocabile.

In conclusione, valide ragioni di natura sistematica rendono del tutto condivisibile la soluzione prospettata dal giudice piemontese in merito ad uno dei punti critici della disciplina in esame.

Tale principio risulta di particolare utilità in relazione alle fattispecie che, sebbene non ricomprese nel perimetro dell’art. 4-bis O.P., risultano sottratte all’ordinaria disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione secondo quanto disposto dall’art. 656 co. 9 c.p.p., come il furto in abitazione e, almeno sino ad ora, maltrattamenti ed atti persecutori aggravati.

Il caso trattato dalla sentenza in commento è paradigmatico, dato che la revoca della sospensione condizionale avrebbe comportato l’ingresso in istituto del condannato in virtù dell’ostatività alla sospensione derivante dai fatti oggetto del primo procedimento, vanificando l’avvenuta sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso una località posta a notevole distanza dall’abitazione familiare.

Duole constatare come, in seguito all’entrata in vigore della legge 181 del 2025, i reati previsti dagli artt. 572 co. 2 e 612-bis co. 3 c.p. verranno ricondotti nel novero dei reati ostativi e contestualmente sottratti alla disciplina delle sanzioni sostitutive, sacrificando ulteriormente l’esigenza di un trattamento sanzionatorio proporzionato sull’altare di un punitivismo emergenziale, ormai divenuto cifra ordinaria dell’intervento penale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Storzini – F. Airò Farulla, Sanzioni sostitutive e limite del giudicato: un’interessante pronuncia del GIP di Novara, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3