Sulla natura – di reato di pericolo concreto – del depistaggio “dichiarativo”
Cassazione Penale, Sez. VI, 9 aprile 2026 (ud. 10 marzo 2026), n. 13093
Presidente Aprile, Relatore Di Geronimo
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia effettivamente idonea ad incidere, con effetto inquinante, su un’indagine o su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, qualora sia contestato nella forma “dichiarativa”, non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni, occorrendo la dimostrazione dell’incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.








