I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 4 – ISSN 2499-846X
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Generalmente noto come “decreto sicurezza”, il provvedimento rappresenta un ulteriore esempio di una prassi ormai consolidata: il ricorso alla decretazione d’urgenza per intervenire in ambiti penali e processuali penali. Tale modalità legislativa viene spesso adottata senza una preliminare verifica dei presupposti di “straordinaria necessità e urgenza” richiesti dall’articolo 77 della Costituzione, e finisce per disciplinare questioni tra loro eterogenee, con inevitabili ricadute sulla qualità e sulla coerenza della produzione normativa.
Il decreto si compone di trentatré articoli, suddivisi in quattro capi, afferenti materie rispetto alle quali il profilo della “sicurezza” – intesa in senso assai lato – si presenta come unico fattore unificante. Tale eterogeneità non è peraltro estranea alla stessa tradizione dei “pacchetti sicurezza” che, a partire dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, hanno rappresentato uno strumento ricorrente della legislazione in penale, spesso piegato a esigenze politiche contingenti più che di reale razionalizzazione dell’ordinamento.
Muovendo da tale inquadramento, l’analisi si appunta sulle disposizioni dei Capi I e II, che costituiscono il cuore penalistico del provvedimento. Non essendo possibile, né utile, darne conto in modo esaustivo in una prima lettura, ci si limiterà pertanto a segnalare, per ciascuno dei principali interventi, le questioni interpretative di maggiore delicatezza e i profili che sembrano più esposti al vaglio di legittimità costituzionale.
Per esigenze di chiarezza espositiva e di coerenza sistematica, si è scelto di non seguire pedissequamente la progressione degli articoli del decreto, ma di raggruppare le disposizioni in sezioni tematicamente omogenee, così da mettere in luce, per ciascun nucleo di intervento, le linee di tendenza comuni, le ricadute complessive sui diritti fondamentali e i punti di frizione con i principi costituzionali ed europei che difficilmente emergerebbero da una trattazione meramente sequenziale delle singole norme.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 4







