ARTICOLIDIRITTO PENALETesi di laurea

Falso in bilancio e valutazioni (Tesi di laurea)

Prof. relatore: Paolo Veneziani

Ateneo: Università degli Studi di Parma

Anno accademico: 2015-2016

A seguito dell’ultimo intervento riformatore, attuato con la Legge N. 69/2015, la condotta tipica di false comunicazioni sociali consiste nell’esporre (od omettere nella rispettiva forma omissiva) “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. Tale formulazione, frutto della sintesi di una serie di progetti di progetti di legge accomunati dalla “volontà di attribuire alle false comunicazioni sociali un orizzonte applicativo sostanzialmente analogo a quello precedente alla riforma del 2002”, ha riaperto la storica questione circa la rilevanza del falso c.d. valutativo: la nuova disposizione, infatti, non solo ripropone l’aggettivo “materiali”, che specifica la nozione di fatto, ma è anche stata privata dell’inciso che principiava con la congiunzione “ancorché” che, nel vigore del testo post riforma del 2002, aveva contribuito a ricomprendere il falso valutativo nell’ambito della tipicità dell’art. 2621 cod. civ. Il riferimento ai soli “fatti materiali” non sembra ora lasciare spazio ad una interpretazione inclusiva delle stime contenute nelle valutazioni e che riguardano, se non tutte, una buona parte delle voci del bilancio. Sul punto, non è mancato chi è intervenuto a smorzare il rilievo della locuzione “fatti materiali”, sottolineando come l’aggettivo materiali non sia altro che ripetitivo di una naturalità intrinseca al concetto stesso di fatto; in altre parole, l’aggettivo “materiali” non aggiungerebbe nulla dal punto di vista del significato al termine “fatti”. Ma, se ciò fosse vero, il legislatore non avrebbe avuto altro motivo per creare questa formula, a dire il vero non certamente risolutoria della querelle interpretativa, come ci si sarebbe forse aspettati, se non quello di “rafforzare la concretezza del fatto con l’inevitabile conseguenza dell’esclusione della rilevanza penale degli aspetti valutativi”, sebbene ciò sia in aperto contrasto con le intenzioni dichiarate di rivitalizzazione della fattispecie.

Se fermassimo l’analisi interpretativa al solo criterio letterale, nessun dubbio dunque sull’esclusione dall’ambito del penalmente rilevante del falso valutativo. La modifica della lettera del testo normativo rispetto alle formulazioni precedenti, in una con la considerazione che il sintagma “fatti materiali” non era l’originario oggetto della condotta previsto dal disegno di legge (n. 19), che invece lo identificava nelle “informazioni”, ma è stato invece il frutto di una scelta del legislatore nel corso del dibattito parlamentare, è elemento non secondario a favore di questa soluzione interpretativa.

Non manca tuttavia chi contrappone l’idea per cui le valutazioni di bilancio false siano ancora rilevanti, e dunque ancora punibili, in quanto comunque basate su “fatti”. E ancora, lasciando da parte i suggerimenti interpretativi che promanano dal teso normativo, in questo senso sembra orientare un’interpretazione che trovi un punto di riferimento nel criterio teleologico, delle finalità da raggiungere, del c.d. effetto utile. Dato ormai per acquisito che la quasi totalità delle voci di bilancio implicano delle valutazioni, ritenerle avulse dallo spazio applicativo della fattispecie di false comunicazioni sociali equivarrebbe a riconoscere una sostanziale abolitio criminis con conseguente frustrazione degli obiettivi che il legislatore si era prefissato al principio della riforma. Difficile resistere a tale argomentazione. Tuttavia non sarebbe inverosimile una interpretazione che, pur rimanendo finalisticamente orientata, sposti l’angolo visuale sulla possibilità che il legislatore abbia sì voluto realizzare una rivitalizzazione della repressione del falso ma “indirizzandola solamente contro le alterazioni della realtà suscettibili di essere declinate con certezza secondo l’opposizione concettuale vero/falso e non, appunto, su mere valutazioni incongrue o in qualche modo discutibili”, sottraendo così al sindacato del giudice penale quelle valutazioni che sono il frutto di precise scelte d’impresa.

Merita comunque di essere sottolineato il fatto che, anche a voler accogliere l’interpretazione più restrittiva, la fattispecie sarebbe comunque idonea ad essere applicata non solo alle ipotesi in cui il falso ricada su realtà inesistenti, ma anche in quelle ipotesi in cui il falso abbia ad oggetto realtà che sono sì obiettive, ma arbitrariamente valutate, ipotesi che A. Perini definisce “solo apparentemente valutative ma, in realtà, fortemente ancorate a fatti storici”. In ogni caso, anche quando si ammettesse invece la diversa opzione interpretativa che attribuisce rilevanza penale al falso valutativo, il controllo sarebbe comunque limitato alla “non manifesta arbitrarietà” dei criteri seguiti (siano essi quelli indicati dalle disposizioni civilistiche o quelli, eventualmente diversi, dichiarati nella nota integrativa) e non riguarderà anche il merito.

Il legislatore del 2015 non ha saputo cogliere e concretizzare i numerosi spunti che l’acceso dibattito precedente aveva suggerito: una compilazione più attenta e recettiva delle questioni sollevate in dottrina avrebbe forse potuto chiudere definitivamente il dibattito. Resta ancora auspicabile, pertanto, un’ulteriore revisione che veda questa volta il legislatore capace, se davvero vuole dare tutela effettiva alle comunicazioni sociali, di privare il dettato normativo di quelle zone grigie che si prestano a rendere immuni le falsificazioni di bilancio più “insidiose” e pericolose, perché indici di un probabile substrato corruttivo.