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Eppur si prescrivono. Il tramonto dell’affaire Taricco in una delle prime applicazioni dell’ordinanza Corte Cost., n. 24/2017

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Ravenna, Ufficio GUP, 3 aprile 2017 (ud. 6 marzo 2017), n. 142
Dott. Piervittorio Farinella

Con la sentenza in commento, il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Ravenna ha recentemente deciso un processo inerente ad una associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati tributari consistenti nella presentazione di dichiarazioni fraudolente mediante indicazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2000), utilizzando lo schema criminoso della c.d. “frode carosello” all’IVA.

C’erano tutti gli ingredienti perché la questione diventasse più spinosa del dovuto. Infatti, come osservato dal giudicante, tutti i reati contestati si erano consumati tra il 2004 e il 2008, dunque risultavano prescritti alla data attuale; peraltro, “tale conclusione avrebbe potuto revocarsi in dubbio a seguito delle statuizioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, Causa C-105/14”.

Tali statuizioni, come è noto, hanno suscitato un vivacissimo dibattito dottrinale (cfr. senza pretesa di esaustività le considerazioni critiche di Amalfitano, Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta sul valore aggiunto?, in http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1577, 15 settembre 2015; Bin, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in Dir. pen. cont., 4 luglio 2016; Civello, La prima attuazione della sentenza “Taricco” della C.G.U.E.: il principio di legalità nell’epoca del “minimalismo penale”, in Arch. pen., 2016; Cupelli, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, in Giur. cost., 2016, 419 ss.; Eusebi, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2015; Lucev, La prescrizione dei reati tributari dopo la sentenza CGUE Taricco: in attesa della Corte costituzionale, torna sul tema la Cassazione, in questa Rivista, 2016, 3; Lupo, La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale, in Dir. pen. cont., 29 febbraio 2016; Manacorda, La prescrizione delle frodi gravi in materia di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. pen., 2015; Manes, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. cont., 6 maggio 2016; Paonessa-Zilletti (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, Pisa, 2016; Rossi, La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contrasto con il diritto UE, in Dir. pen. proc., 2015, 1564 ss.; Viganò, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, in Dir. pen. cont., 22 gennaio 2016; e le più isolate prese di posizione in favore delle statuizioni della Taricco, espresse tra gli altri da Venegoni, La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell’Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi, in Dir. pen. cont., 29 ottobre 2015; Picotti, Riflessioni sul caso Taricco. Dalla “virtuosa indignazione” al rilancio del diritto penale europeo, in Dir. pen. cont., 24 ottobre 2016).

Anche la giurisprudenza, seppur posizionandosi in modo ondivago (si ricordi il primo clamoroso caso di disapplicazione della disciplina sulla prescrizione, all’indomani della sentenza Taricco, da parte di Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2015-20 gennaio 2016, n. 2210, Pennacchini), ha progressivamente preso coscienza delle insormontabili criticità che la sentenza Taricco poneva nel nostro ordinamento, sollevando relative e pertinenti questioni di legittimità alla Corte Costituzionale (cfr. in tal senso App. Milano, Sez. II, 18 settembre 2015, De Bortoli; Cass. Pen., Sez. III, ordinanza 30 marzo-8 luglio 2016, n. 28346, Cestari).

Con ordinanza 23 novembre 2016-24 gennaio 2017, n. 24 (su cui ex multis cfr. Massaro, La risposta della Corte costituzionale alla (prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti retorici, in questa Rivista, 2017, 3; Pulitanò, Ragioni della legalità. A proposito di Corte Cost. n. 24/2017, in Dir. pen. cont., 19 aprile 2017), la Corte Costituzionale ha risposto alle questioni sottopostele con un sapiente esercizio di diplomazia, nel quale, senza assumersi lo scomodo ruolo di determinare una frattura con la Corte di Lussemburgo, ha rimesso a lei (con lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE) il compito di meglio precisare la portata delle proprie affermazioni, limitandosi a depositare alcuni sassolini a perimetro di quelli che erano, a suo avviso, i confini irrinunciabili della questione Taricco.

Fermandosi alla lettura del dispositivo poteva aversi l’impressione che ci si avviasse ad un’ulteriore fase di attesa prima che la querelle venisse risolta. Tuttavia, addentrandosi nelle motivazioni, era già ben possibile accorgersi di come quei sassolini depositati dalla Corte Costituzionale pesassero come macigni sulla possibilità che l’orientamento Taricco potesse (anche solo temporaneamente) ritenersi compatibile con la nostra Carta costituzionale. E ciò è proprio quanto ha correttamente rilevato il GUP di Ravenna, che, al di là di quello che sarà l’esito del rinvio pregiudiziale, non ha potuto non orientare la sua decisione sulla base di alcuni principi già chiaramente espressi dalla Corte:

  • un regime della prescrizione sottratto “alle disposizioni e tradizioni costituzionali” non “sarebbe consentito nell’ordinamento italiano quando esse esprimono un principio supremo dell’ordine costituzionale, come accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all’intero ambito materiale a cui esso si rivolge”;
  • “se l’applicazione dell’art. 325 TFUE comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i ricorrenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo”;
  • “il tempo necessario per la prescrizione del reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate”: “in caso contrario, il contenuto di queste regole sarebbe deciso da un tribunale caso per caso, cosa che è senza dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale”.

È sulla scorta di simili affermazioni del giudice delle leggi, tanto chiare quanto non contestabili, che il GUP di Ravenna ha concluso che “la sola interpretazione non confliggente con i principi supremi dell’ordinamento nazionale sia quella per cui le disposizioni sulla prescrizione vigenti all’epoca dei fatti debbano comunque trovare applicazione (tale è, del resto, l’interpretazione che unanimemente è stata offerta in dottrina del provvedimento de quo)”.

La giurisprudenza di merito italiana, dunque, pare condivisibilmente orientarsi nel senso di trarre già le necessarie conclusioni su una vicenda, la Taricco, che è durata fin troppo, ed il cui definitivo tramonto l’ordinanza n. 24/2017 non rende meno prossimo ed inevitabile, ma solo più dolce.

Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Lucev, Eppur si prescrivono. Il tramonto dell’affaire Taricco in una delle prime applicazioni dell’ordinanza Corte Cost., n. 24/2017, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5