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Circostanze attenuanti generiche: senza richiesta dell’imputato il giudice non è tenuto a riconoscerle

Cassazione Penale, Sez. III, 11 marzo 2014 (ud. 8 gennaio 2014), n. 11539
Presidente Squassoni, Relatore Scarcella

Depositata l’11 marzo 2014 la pronuncia numero 11539 della terza sezione penale a proposito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche – hanno affermato i giudici – costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale è obbligato a motivare al riguardo solo quando in relazione ad esse vi sia stata un’espressa istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificare la particolare benevolenza del giudice (Sez. 2, n. 4597 del 06/12/1972 – dep. 09/06/1973, Colombo, Rv. 124315).

Nel caso in esame, al contrario, era stato il pubblico ministero, nelle sue conclusioni, a chiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: ed è pacifico che il giudice di merito, tranne il caso in cui vi sia una specifica richiesta dell’imputato, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche qualora non ravvisi elementi che, nel suo discrezionale giudizio, ne consiglino il loro riconoscimento (Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987 – dep. 23/02/1988, Trocarico, Rv. 177678).

Questo, dunque, il principio di diritto ribadito nella pronuncia in esame: il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, nè è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendosi equiparare la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti.

Redazione Giurisprudenza Penale

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