ARTICOLIDalle Sezioni UniteDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Le Sezioni Unite sul furto in supermercato: è furto tentato e non consumato – Sez. Un. 52117/2014

corte-cassazione_324Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 dicembre 2014 (ud. 17 aprile 2014), n. 52117
Presidente Santacroce, Relatore Vecchio

Depositate ieri le motivazioni delle delle Sezioni Unite in merito alla questione – ormai da diversi anni al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale – della qualificazione da dare alla condotta di furto in supermercato avvenuto sotto il controllo del personale di sicurezza, nei casi in cui il soggetto attivo venga fermato con la refurtiva dopo il superamento delle casse.

Come è noto, due sono le tesi emerse negli anni: a chi sostiene che tale condotta debba essere qualificata nei termini di furto consumato (posto che – si sostiene – nei casi in cui il responsabile abbia superato la barriera delle casse, a nulla rileva che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del centro commerciale addetto alla vigilanza) ribatte chi ritiene si abbia a che fare con furto solo tentato (atteso che, rispetto al momento della sottrazione, sarebbe l’effettivo impossessamento del bene a segnare il passaggio dal mero tentativo al delitto consumato; possesso che – sostengono i sostenitori della tesi del furto tentato – si realizzerebbe allorché la persona offesa abbia perso il controllo diretto della merce asportata).

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale mediante la riaffermazione di tale secondo orientamento, nel senso della qualificazione giuridica della condotta in esame nei termini di furto tentato.

La quaestio iuris in esame – si legge nelle motivazioni – involge il più ampio tema della definizione giuridica della azione di impossessamento della cosa altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 624, primo comma, cod. pen. che punisce chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri. La condotta dell’agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l’intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l’azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata.

Orbene, appare difficilmente confutabile – e il dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di apprezzabile obiezione – che l’impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente.

Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell’impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo.

Le considerazioni che precedono consentono di formulare il seguente principio di diritto:

Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com