ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Il mancato deposito, da parte del Pubblico Ministero, di atti delle indagini preliminari determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e di tutti gli atti successivi ad essa) e non l’inutilizzabilità degli atti non depositati

Tribunale di Perugia, ordinanza, 21 ottobre 2020
Giudice dott. Loschi

In tema di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ad essa (compreso il decreto di rinvio a giudizio), segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia, aderendo all’orientamento minoritario all’interno della giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio secondo cui «il mancato deposito da parte del Pubblico Ministero, sia antecedentemente sia successivamente alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., di atti delle indagini preliminari determina una nullità di ordine generale a regime intermedio – e non una inutilizzabilità – che può essere dedotta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado».

«L’omessa integrale ostensione di atti delle indagini preliminari da parte del PM – ha affermato il giudice richiamandosi ad una recente sentenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125) – impedendo all’indagato di esercitare compiutamente i diritti correlati alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determina una lesione delle prerogative difensive che trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. c.p.p., dimodoché l’accoglimento della relativa eccezione – se puntualmente e tempestivamente dedotta – non si risolve nella mera declaratoria di inutilizzabilità dell’atto non depositato, come per lungo tempo affermato da altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma assai più radicalmente nella regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione del diritto di difesa, e ciò al fine di consentire al PM la riedizione della sequenza procedimentale in ossequio alla disciplina codicistica al fine di garantire una restitutio in integrum, anche postuma, delle garanzie difensive».

Redazione Giurisprudenza Penale

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