ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Può partecipare al giudizio di merito il giudice che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato

Tribunale di Rimini, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 20 ottobre 2020
Giudice dott.ssa Benedetta Vitolo

In tema di messa alla prova, segnaliamo l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rimini ha ritenuto di non dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio di merito del giudice che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.

Dopo aver ricordato che analoga questione è stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 19 del 2017, il Giudice ha ricordato come la stessa Corte Costituzionale abbia affermato che «affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità è necessario che la valutazione “contenutistica” sulla medesima regiudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito», essendo del tutto ragionevole che «all’interno di ciascuna delle fasi resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare un assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere».

L’unica eccezione a tale principio – si legge nell’ordinanza – «è individuabile nel caso in cui il giudice del dibattimento, durante gli atti preliminari, respinga la richiesta di applicazione di pena concordata; tuttavia, le differenze tra quest’ultimo istituto e la probation non consentono di equiparare le due situazioni al fine di ravvisare una incompatibilità».

In definitiva – conclude il provvedimento – «nell’alveo dell’orientamento consolidato della Consulta e della Corte di legittimità, secondo cui all’interno di una singola fase processuale deve escludersi una situazione di incompatibilità, nel caso di specie l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova è stata emessa dopo che è stato incardinato il giudizio abbreviato, e quindi nella medesima fase processuale, e pertanto non sussiste alcuna causa di incompatibilità».

Redazione Giurisprudenza Penale

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