ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla sequestrabilità del denaro depositato presso il conto della società su cui l’amministratore indagato abbia la delega ad operare.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 24 giugno 2021 (ud. 23 marzo 2021), n. 24666
Presidente Andreazza, Relatore Macrì

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, è tornata a pronunciarsi sulla nozione di “disponibilità” in capo al reo, che deve connotare il denaro oggetto di sequestro/confisca per equivalente, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen.

Anzitutto, la Corte ha ribadito che “la delega ad operare su un conto corrente intestato ad altri configura certamente il requisito della ‘disponibilità’ di cui all’art. 322-ter cod. pen.”, sicché il denaro ivi presente può essere attinto dal sequestro finalizzato alla confisca per equivalente anche ove il conto sia formalmente intestato ad altri [si veda sul punto la recente Cass., Sez. III, n. 13833-21]

La Corte ha tuttavia precisato che “se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della ‘disponibilità’. Infatti, l’amministratore della società è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell’ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua ‘disponibilità’ essendone lui, appunto, un mero gestore” [si veda sul punto la recente Cass., Sez. III, n. 15047-21].

A conforto di tale conclusione, la Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui “la disponibilità, che consiste nella relazione della signoria di fatto dell’indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss’altro che per l’esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell’attività svolta al delegante”.

Pertanto, ha concluso la Corte, “deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l’esistenza di eventuali limiti. Tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario verificare la presenza di ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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