CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Riders e tutela penale dell’integrità psico-fisica: il “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” sul banco degli imputati?

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 7-8 – ISSN 2499-846X

Il contributo si propone l’obiettivo di riflettere in merito ad eventuali profili di responsabilità penale del committente per incidente occorso al rider nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Prendendo come riferimento il “caso Foodora”, la disamina si incentra inizialmente sul percorso giurisprudenziale volto alla definizione normativa del rapporto di lavoro che si instaura tra la piattaforma telematica e il rider, con tutte le implicazioni che ne derivano sul versante penalistico. La riflessione problematica ed insidiosa riferita al rapporto giuridico si interseca con l’analisi dell’attuale “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (d.lgs. 81/2008) e si domanda se i presidi normativi posti a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore siano sufficienti ed adeguati al fine di “proteggere” anche le nuove figure che si affacciano sul mercato del lavoro.

La difficoltà, come si evince dal contributo, è quella di sussumere le definizioni tipiche del T.U. del 2008 in attività lavorative dinamiche ed itineranti, in cui si destruttura il classico rapporto di subordinazione ex art. 2094 c.c., non più fisico con il datore di lavoro/committente, bensì mediato da una piattaforma digitale. In questo senso, l’operatore del diritto si trova di fronte ad un bivio: collocare sul “banco degli imputati” la normativa di riferimento e intraprendere nuove strade, oppure riconoscere l’applicabilità degli istituti attualmente vigenti.

Se chi scrive propende per l’ultima delle opzioni prospettate, quindi per la sussistenza di obblighi formali in capo al committente, ciò su cui si concentrano i principali sforzi per l’accertamento di profili di responsabilità penale ai sensi degli art. 579 e 580 c.p. riguarda la sussistenza degli altri segmenti della posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 c.p. Da qui, dopo una breve analisi dei connotati storico-dogmatici dei reati omissivi impropri, si perviene alla conclusione che – nel perimetro del diritto penale liberale e garantista – non può configurarsi la titolarità di una posizione di protezione in capo al committente per assenza di poteri volti ad impedire l’evento lesivo per l’integrità psico-fisica del rider.

Ciò non significa rinunciare ad una parziale criminalizzazione al fine di prevenire condotte, difformi dai propri obblighi, poste in essere dal committente. Ma tale obiettivo non può che passare per “vie” sanzionatorie alternative rispetto al diritto penale dell’evento, riprendendo, adattandone l’applicabilità, il modello contravvenzionale già presente all’interno del d.lgs. 81/2008.

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Brusaporci, Riders e tutela penale dell’integrità psico-fisica: il “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” sul banco degli imputati?, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 7-8