ARTICOLIDIRITTO PENALE

Lesioni stradali arrecate a più soggetti passivi e procedibilità alla luce della c.d. riforma “Cartabia”

[a cura di Filippo Lombardi]

Cassazione penale, 29 settembre 2023 (ud. 11 luglio 2023), n. 39546
Presidente Piccialli, Relatore Bruno

 Si segnala la sentenza n. 39546/2023 con la quale la Corte di cassazione si è pronunciata sulla procedibilità per il delitto di lesioni con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma “Cartabia”).

In particolare, la novella legislativa ha aggiunto all’art. 590 bis c.p. l’ultimo comma (comma nono), secondo cui «il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo».

Il comma 8 prevede invece che, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena prevista in relazione alla violazione più grave, aumentata fino al triplo, comunque entro il massimo di anni sette di reclusione.

La questione risolta dalla sentenza in epigrafe concerne la natura del trattamento sanzionatorio previsto al comma ottavo, potendo in astratto trattarsi di un aumento tipico cagionato dall’applicazione di una circostanza aggravante, di una pena prevista in relazione a una fattispecie autonoma, di un quadro edittale correlato ad un concorso formale di reati.

Secondo il giudice della nomofilachia, che si è espresso nei seguenti termini con la sentenza qui segnalata, «il reato di cui all’art. 590 bis, comma 1, cod. pen., per effetto delle modifiche introdotte, è divenuto procedibile a querela di parte. Ciò anche nell’ipotesi di una pluralità di eventi lesivi contemplati dall’ultimo comma dall’articolo 590-bis cod. pen.; detta previsione, infatti, non è circostanza aggravante, ma contempla una ipotesi di concorso formale di reati. La fattispecie prevede l’unificazione dei reati soltanto quoad poenam; i singoli reati, pertanto, conservano la loro autonomia ad ogni altro fine e devono essere singolarmente considerati ai fini del regime di procedibilità a querela».

La Corte richiama precedenti giurisprudenziali in materia di omicidio colposo plurimo. In effetti, già con la sentenza Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2017, n. 20340 (CED 270167), è stato chiarito che la fattispecie disciplinata dall’art. 589 ultimo comma (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) «non costituisce un’autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall’art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un’ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo “quoad poenam”, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione».

Nel caso di specie, la Corte ha dunque annullato la sentenza impugnata, poiché difettava in origine la querela e la stessa non era neppure stata sporta nel termine di legge previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 (modificato dall’articolo 5 bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199), vale a dire di tre mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.

Redazione Giurisprudenza Penale

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