CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANO

La prospettiva di ampliamento delle ipotesi di messa alla prova: la messa alla prova nei Paesi Europei. Primo caso applicativo della Direttiva Quadro 2008/947 GAI con riferimento all’art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 12 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Modena, Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, Sentenza n.776/2023, 12 dicembre 2023
Dott.ssa Carolina Clò – Dott.ssa Alessandra Sermarini

1. La vicenda

Quella di cui si tratta è una vicenda che (finalmente) segna, anche in tema di messa alla prova, la piena realizzazione di una prosperosa cooperazione e armonizzazione tra Stati. Il GIP presso il Tribunale di Modena ha – infatti- dapprima ammesso lo svolgimento dell’istituto ex artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. e poi, con la sentenza n. 776/2023 emessa in data 12 dicembre 2023, ha per la prima volta dichiarato l’estinzione del reato per corretto adempimento del periodo di messa alla prova svolta in uno Stato estero.

La vicenda vede come protagonista una giovane irlandese, studentessa di Giurisprudenza, che nel 2021 si trovava in Italia per il progetto Erasmus, periodo durante il quale si rendeva responsabile di un incidente stradale alla guida di un monopattino elettrico in stato di ebrezza. La difesa avanzava richiesta di messa alla prova, ma le procedure burocratiche si rivelavano presto incompatibili con le tempistiche di soggiorno in Italia della cittadina irlandese, costretta a rimpatriare per completare gli studi prima di aver iniziato il percorso. La soluzione a cui addiveniva la difesa, di concerto con il GIP e grazie alla collaborazione con l’Ufficio di Cooperazione Internazionale del Ministero della Giustizia, era quella di consentire all’imputata di svolgere la messa alla prova nel proprio Paese d’origine, nell’ambito di un progetto di lavoro di pubblica utilità presso l’Irish Red Cross, a seguito del risarcimento del danno cagionato e dell’adempimento di ulteriori prescrizioni.

2. Aspetti innovativi dell’applicazione della Decisione Quadro Gai 2008/947

L’ammissibilità dell’imputata allo svolgimento del programma di messa alla prova nei suddetti termini si rendeva possibile grazie all’applicazione della Decisione Quadro GAI 2008/947 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2008, che sancisce il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze, nonché delle decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive.

Si tratta, a ben vedere, di una prospettiva, quella del riconoscimento reciproco, ormai consolidata in ambito europeo, volta sempre più al superamento dei confini tra Stati membri e rispettivi sistemi giudiziari. Tuttavia, la sentenza in esame riporta un duplice aspetto di novità rispetto a quanto la Decisione aveva già compiutamente evidenziato.

In primis, la novità riguarda il procedimento speciale in sé. La Suprema Corte si era già espressa in più occasioni circa la possibilità per l’interessato di svolgere misure quali gli arresti domiciliari nel proprio Stato membro di residenza e dunque sull’applicabilità della suddetta Decisione Quadro e del D.lgs n. 36/2016, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione. La giurisprudenza formatasi sul punto, tuttavia, giungeva ad esiti tra loro contrastanti. Infatti, in alcuni casi la Corte di Cassazione si esprimeva in senso favorevole all’applicabilità della Direttiva in oggetto alle misure cautelari e in altre, di contro, la riteneva inapplicabile (Cass., Sez. 3, n.26010 del 29/04/2021, Syski, Rv. 281937 e Cass., Sez. 4, n.37739 del 15/09/2021, Garcia Encarnacion, Rv. 28195).

Rispetto, invece, alle misure alternative alla detenzione la Direttiva Quadro GAI 2008/947 risulta essere oggetto di applicazione ormai costante, visto il consolidato orientamento giurisprudenziale.

Si accolga, nella presente sede, la posizione della più recente giurisprudenza, che subordina l’ammissibilità dello svolgimento della misura all’estero all’adeguatezza della stessa a soddisfare le esigenze per cui la misura è emanata (Cass., Sez. 1, sentenza n .8864 del 03/02/2022). Dunque, seguendo un’interpretazione analogica estensiva, non vi è motivo per ritenere che anche l’istituto della messa alla prova non possa rispondere ai medesimi principi ed è, dunque, da ritenere ammissibile la possibilità di svolgimento della stessa in uno Stato estero, purché ne esca pienamente realizzato lo scopo perseguito, come avvenuto nel caso di specie.

In secundis, ulteriore elemento di novità attiene al Paese protagonista di questa vicenda, l’Irlanda, nei cui confronti, a differenza di altri Stati membri dove questioni simili (e inerenti, più che altro e come detto, alle misure alternative alla detenzione ex L. 354/1975) erano già sorte in passato, l’Italia non si era mai ritrovata a dover disciplinare l’esecuzione di tale rito speciale. Si tratta, senza dubbio, di un’importante occasione sia per rafforzare la collaborazione con quegli Stati, tra cui già intercorrono Accordi, sia, soprattutto, per porre le basi per nuove forme di cooperazione a livello sovranazionale.

3. Misure a misura di reo

Non da meno è il contributo che la sentenza ha fornito sotto il profilo maggiormente garantistico a quei risvolti legati alla definizione dei procedimenti con riti deflattivi che prevedono uno (spesso utopico) finalismo rieducativo e risocializzante che la Costituzione si pone come obiettivo, ma che talvolta rischia di rimanere mera lettera morta.

Siamo innegabilmente davanti ad una modalità di fruizione degli strumenti giudiziari che vuole porsi in una posizione più vicina alla persona del reo e alle sue esigenze: i riti speciali, tra cui, per l’appunto, l’istituto della messa alla prova, contribuiscono perfettamente a realizzare tale scopo, poiché pongono l’accento sulla persona del reo, percepito non solo come soggetto che delinque portatore di uno “stigma”, ma -prima ancora- come bisognoso di un adeguato trattamento volto all’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato e all’accompagnamento ad un percorso di resipiscenza.

È solo con una piena consapevolezza della crucialità dello scopo sotteso all’istituto in questione che si può cogliere l’effettiva rilevanza della sentenza del Giudice modenese: una maggior flessibilità nella fase dell’esecuzione del programma trattamentale permette di individualizzare al meglio il trattamento sanzionatorio, sempre più parametrato sul singolo. Nel caso concreto, infatti, ammettere la fattibilità del progetto di messa alla prova anche in uno Stato estero significava superare i rigidi formalismi in cui spesso e volentieri il nostro ordinamento incappa e identificare, piuttosto, l’effettiva ratio dell’istituto, coerente con le logiche di una giustizia di stampo riparativo ma attenta alle esigenze di lavoro, famiglia, studio e salute dell’imputato, come previsto dall’art. 168 bis c.p.

4. Conclusioni: un diritto penale e processuale oltre i confini

Il risultato riportato a seguito dell’ammissione della messa alla prova in Stato estero e al completamento del percorso con emissione di sentenza di estinzione del reato da parte del GIP modenese è indice di due evidenti direzioni verso cui il diritto penale e processuale penale sta volgendo lo sguardo e di cui è bene prendere piena cognizione.

Da un lato, l’ordinanza ammissiva del programma trattamentale e la sentenza conseguente al positivo adempimento delle prescrizioni imposte dallo stesso godono dell’indubbio merito di aver ulteriormente esteso l’ambito di operatività della Decisione Quadro 2008/947/GAI, andando, in tal modo, ad agevolare un apparato burocratico a tratti quasi labirintico. È chiaro come si vada delineando un diritto e una procedura penale via via sempre più uniformi tra i Paesi membri, stabiliti in funzione di una comune esigenza di assicurare un iter giudiziario ed esecutivo trasferibile senza ostacoli e difficoltà nei vari ordinamenti, un diritto penale che è ancora lontano dal definirsi “federale”, ma che, certamente, lavora in funzione di simile obiettivo (PADOVANI T., Diritto penale, XIII ed., Giuffrè, 2023).

Dall’altro, l’ordinamento riconosce sempre più come la sterilità della pena detentiva debba lasciare spazio a istituti che, come la messa alla prova, siano ontologicamente costruiti a partire dal reo come uomo e sulle sue esigenze, istituti che godano di maggiore flessibilità e capacità di individualizzazione.

L’augurio, quindi, è che la decisione modenese non sia che la prima di molte a venire, in grado di abbattere la rigidità e la severità non solo dei confini in senso proprio, territoriali, ma anche quelli più simbolici, di tipo burocratico.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Galvani, La prospettiva di ampliamento delle ipotesi di messa alla prova: la messa alla prova nei Paesi Europei. Primo caso applicativo della Direttiva Quadro 2008/947 GAI con riferimento all’art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 12