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Giustizia riparativa: niente da salvare?

in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 1 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Genova, Sez. I, Ordinanza, 21 novembre 2023
Presidente dott. Cascini, Relatore dott. Crucioli

Una recente ordinanza del Tribunale di Genova affronta il tema della giustizia riparativa in modo ampio e in termini decisamente scettici, come si vedrà nell’analisi del provvedimento. Non si può non anticipare la risposta alla domanda del titolo, che emerge a prima lettura: la disciplina organica della restorative justice è altro e si può tranquillamente pensare che sia destinata a funzionare, con le difficoltà e i successi che sono propri di qualsiasi strumento nuovo.

Quale il contenuto essenziale del provvedimento? Da un lato, esso si rapporta con la questione della fase transitoria del riconoscimento dei centri e dei requisiti di professionalità dei mediatori per affermare la attuale inammissibilità di istanze volte a richiedere l’invio di casi ai sensi della disciplina organica di cui al D. Lgs. 150/22. Dall’altro, l’ordinanza va decisamente oltre con una motivazione discutibile nel metodo prima che nel merito, predisponendo una questione di costituzionalità “pronta per l’uso”, con la quale si preannuncia una sorta di guerra di religione contro le nuove norme.

Era forse prevedibile che – più che i detrattori della restorative justice in termini di rischi per le garanzie procedimentali a favore dell’imputato – avrebbe avuto un suo seguito la posizione di chi vede il nuovo strumento come foriero di pericoli di ogni tipo rispetto alla vittima o comunque di ingiustificati privilegi per l’accusato, posizione che è stata anticipata nel parere reso nel 2018 dalla Commissione giustizia del Senato a proposito del disegno di legge predisposto dalla Commissione Cascini.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Alberta, Giustizia riparativa: niente da salvare?, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 1