L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite in tema di impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell’elenco D.G.S.I.A. (ma comunque presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 dicembre 2025, informazione provvisoria n. 19
Presidente Andreazza, Relatore Casa
Come avevamo anticipato, era rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, nel sistema dell’art. 87-bis c. 7 d. lgs. 150/2022, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione“.
All’esito dell’udienza dell’11 dicembre, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione:
“Negativa, ferma restando l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell’elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività“.








