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Domanda di concordato e penale rilevanza degli omessi versamenti tributari: questioni (ancora) non risolte a livello giurisprudenziale. Commento critico ad una recente sentenza di legittimità

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6 – ISSN 2499-846X

di Giulio Garuti e Gabriele Riatti

Cassazione Penale, Sez. III, Sent. 5 maggio 2020 (ud. 20 febbraio 2020), n. 13628
Presidente Andreazza, Relatore Gai

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione torna sull’argomento dei rapporti, in sede penale, tra le procedure concorsuali e gli omessi versamenti tributari.

La sentenza si segnala vuoi per una specifica presa di posizione rispetto ad altro orientamento recentemente espresso in seno alla stessa terza sezione, vuoi per il percorso ricostruttivo seguito che, dopo aver inquadrato la disciplina delle procedure concorsuali nell’ambito del diritto penale tributario, ha tracciato una precisa linea di demarcazione per valutare la penale rilevanza degli omessi versamenti giunti a consumazione tra la data di presentazione della domanda di concordato e l’ammissione alla procedura stessa.

La vicenda che ispira la pronuncia si innesta in una fase cautelare nell’ambito della quale il pubblico ministero procedente ha richiesto l’applicazione di un sequestro preventivo per equivalente per l’ammontare di euro 1.088.589,59 contestando la fattispecie di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000. Segnatamente, in data successiva alla presentazione della domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6 R.D. n. 267/1942 (c.d. concordato con riserva o “in bianco”), si registrava l’omesso versamento in contestazione. Alla data di consumazione dell’ipotizzato reato, il tribunale aveva già nominato il giudice delegato e il commissario giudiziale, tuttavia la società non aveva ancora depositato il piano concordatario. Incombenza, quest’ultima, che veniva effettuata a pochi mesi di distanza, gettando le premesse per il provvedimento di ammissione alla procedura di concordato di poco successivo.

Su queste basi fattuali, la sentenza in commento viene in emergenza in un contesto processuale in cui dapprima il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, in sede di appello, il tribunale del riesame avevano respinto la richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero, rilevando l’insussistenza del fumus commissi delicti essendosi l’ipotizzato reato consumato in data successiva alla presentazione della domanda di concordato.

La Suprema Corte, in senso adesivo all’impugnazione del pubblico ministero, ha annullato la decisione del tribunale del riesame, ritenendo di non poter attribuire efficacia scriminante alla domanda di concordato, presentata peraltro nel caso in esame dallo stesso imputato.

Se la sentenza presenta condivisibili spunti con particolare riguardo all’inquadramento della disciplina concorsuale, non altrettanto può dirsi sul piano della disciplina penalistica, riflettendo la sentenza principi già reiteratamente espressi dalla Suprema Corte nel senso vuoi di negare qualsivoglia rilevanza alla presentazione della domanda di concordato, vuoi di contenere gli spazi applicativi della scriminante di cui all’art. 51 c.p.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Garuti – G. Riatti, Domanda di concordato e penale rilevanza degli omessi versamenti tributari: questioni (ancora) non risolte a livello giurisprudenziale. Commento critico ad una recente sentenza di legittimità, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6