ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

La Cassazione sulla legittimità del mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581 comma 1-quater c.p.p.

Cassazione Penale, Sez. V, 17 ottobre 2023 (ud. 28 settembre 2023), n. 42414
Presidente Sabeone, Relatore Masini

Segnaliamo la pronuncia con cui la Corte di cassazione si è pronunciata – rigettando la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale – sulla recente disposizione di cui all’art. 581 c. 1-quater c.p.p. nella parte in cui richiede, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, il deposito, a pena d’inammissibilità, di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

I giudici di legittimità, dopo aver osservato come la questione di legittimità costituzionale sarebbe in questo caso irrilevante – non avendo la difesa chiarito cose avrebbero impedito o ostacolato un contatto con l’assistito ai fini della dichiarazione od elezione di domicilio e della formalizzazione del mandato ad impugnare – ha comunque ritenuto la questione manifestamente infondata.

Con la recente riforma, iIl legislatore – si legge nella sentenza – “ha inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell’imputato e l’esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell’art. 111 comma 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell’attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell’abuso del diritto“.

L’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza – prosegue la Corte – “è il soggetto a conoscenza del processo in base agli snodi di cui agli artt. 420 bis, 554 bis comma 2 e 484 comma 2 bis cod. proc. pen. – garanzie a presidio della legittimità dello svolgimento del processo in absentia in armonìa con le direttive convenzionali di livello internazionale – sulla cui piena attuazione incombono i controlli dei giudizi d’impugnazione di cui agli artt. 604 comma 5 bis e 623 lett. b) bis cod. proc. pen.; e tale deve ritenersi il ricorrente, arrestato in flagranza, condotto dinanzi al giudice per l’interrogatorio e lo svolgimento del rito direttissimo, ed istante, in tale sede, per la celebrazione del processo con rito abbreviato“.

Laddove il processo non abbia rispettato le prudenti scansioni della disciplina sottesa alla formale dichiarazione di assenza, “sono previsti i rimedi restitutori postumi, costituiti dalla rimessione in termini per impugnare – di cui all’art. 175 commi 2.1 e 2 bis cod. proc. pen. – e dalla rescissione del giudicato di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen., modellata dalla riforma sull’evenienza della nullità del procedimento a causa dell’illegittima declaratoria di assenza dell’imputato“.

In conclusione, “reputa il collegio che sia stato assicurato pieno e corretto equilibrio tra l’inviolabilità del diritto di difesa, di natura certamente primaria nel sistema ordinamentale – ma che non può espandersi oltre ogni confine di “buon senso” – e la misura della durata (appunto) “ragionevole” del processo connaturata anche a vincolanti canoni di efficienza e risparmio delle risorse e di cui è espressione il principio di economia degli atti processuali“.

In altre parole, ad avviso della Corte “il legislatore della riforma ha inteso conciliare, normandola, l’etica tra i due principi fondamentali, nell’ottica di evitare la proliferazione di giudizi d’impugnazione variamente dispendiosi – attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall’avallo esplicito del diretto interessato – che potrebbero rivelarsi, anche dopo la formale irrevocabilità della pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all’imputato, potenzialmente obliterabili dall’indiscriminato riconoscimento, attraverso gli istituti processuali appena citati, di un diritto dell’imputato, che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazione di tutti o parte dei gradi di giudizio“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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